(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                       Il Consiglio accademico 
 
    Il  Consiglio  accademico  e'  costituito  dal  rettore,  che  lo
presiede, dal prorettore, dai direttori e vicedirettori delle scuole,
dal direttore  della  LIUC  Business  School,  dal  delegato  per  la
ricerca, se diverso  dai  precedenti,  da  un  docente  nominato  dal
Consiglio di dipartimento per la durata  di  un  triennio,  e  da  un
rappresentante degli studenti. Alle sedute del  Consiglio  accademico
partecipa  anche  il  direttore  generale  con  voto  consultivo.  Le
funzioni di Segretario sono assunte  dal  dirigente  della  divisione
didattica. 
    Al Consiglio accademico spettano tutte le attribuzioni  che  sono
demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario al Senato
accademico, fatte  salve,  se  di  tratta  di  norme  derogabili,  le
attribuzioni che lo statuto conferisce ad altri organi. 
    In particolare il Consiglio accademico: 
      a) assicura il coordinamento tra le scuole Universitarie; 
      b)  propone  al  Consiglio  di  amministrazione  l'istituzione,
l'attivazione e la disattivazione dei corsi di  laurea  e  di  laurea
magistrale, nonche' gli insegnamenti da istituire,  in  ciascun  anno
accademico; 
      c) fornisce al Comitato esecutivo  le  proposte  in  ordine  al
reclutamento dei professori a contratto e dei collaboratori di lingua
straniera, entro  i  limiti  temporali  stabiliti  dal  Consiglio  di
amministrazione. 
      d) formula pareri e proposte al Comitato  esecutivo  in  ordine
alle convenzioni con altre universita', centri  di  ricerca  e  altri
soggetti pubblici o privati, limitatamente alla parte  relativa  alla
didattica e alla ricerca; 
      e) propone al Consiglio di amministrazione il numero massimo di
studenti da ammettere al primo anno  di  corso  dell'anno  accademico
successivo; 
      f) propone al Consiglio  di  amministrazione  l'istituzione  di
cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; 
      g) formula al Consiglio di amministrazione proposte  in  ordine
al  finanziamento,  con  fondi  dell'Universita',  dell'attivita'  di
ricerca scientifica; 
      h) proclama, a esito delle procedure stabilite  dalla  legge  o
dalla  regolamentazione  interna,  l'attribuzione  degli  assegni  di
ricerca  banditi  dal  Comitato  esecutivo  secondo  le  linee  guida
tracciate dal Consiglio di amministrazione; 
      i) esamina e puo' formulare osservazioni sul  piano  strategico
predisposto dal rettore e dal direttore generale per le parti di loro
specifica competenza, prima che esso sia sottoposto al  Consiglio  di
amministrazione 
    Il Consiglio accademico si riunisce almeno sei volte  all'anno  e
viene convocato dal rettore. La  convocazione  e'  disposta  mediante
lettera raccomandata  o  email  certificata,  spedita  ai  componenti
almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza  per
i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante telegramma  o
email certificata, spedita almeno due giorni prima della riunione. La
comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. 
    Per la validita' delle riunioni del  Consiglio  e'  richiesta  la
presenza della maggioranza dei suoi  membri.  Le  deliberazioni  sono
prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto  del
presidente. 
    Il  rettore  puo'  invitare  a  partecipare  alle  riunioni   del
Consiglio altri  docenti  o  esperti,  se  funzionale  alla  migliore
trattazione di materie indicate all'ordine del giorno. 
    Se previsto nella convocazione la riunione puo'  anche  svolgersi
in audio o  video  conferenza,  ovvero  singoli  consiglieri  possono
collegarsi  a  distanza.  Il  presidente  ha  l'onere  di   accertare
l'identita' dei partecipanti e la regolarita' del collegamento.