(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                         Direttore generale 
 
    L'incarico di  direttore  generale  e'  attribuito  dal  Comitato
esecutivo;  all'atto  del  conferimento  dell'incarico  il   Comitato
esecutivo puo' determinare anche la durata dello stesso. 
    Al direttore generale vengono affidati, nell'ambito  delle  linee
programmatiche delineate dal Consiglio di amministrazione, i  compiti
di  gestione  coordinata  di  tutte  le  attivita'  dell'Universita',
esclusa ogni competenza in materia di  didattica,  di  ricerca  e  di
quant'altro statutariamente riservato al rettore. 
    Competono in particolare al direttore generale: 
      a) la determinazione dei  criteri  generali  di  organizzazione
degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale
non docente, che da lui dipende gerarchicamente; 
      b) la predisposizione,  con  la  collaborazione  del  direttore
amministrativo,  se  nominato,  secondo   le   norme   previste   dal
regolamento  dell'Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita', delle bozze di  bilancio  consuntivo  e  preventivo  da
sottoporre al Comitato esecutivo; 
      c) la valutazione dell'operato dei responsabili delle attivita'
dell'Universita', nei limiti di quanto previsto dal secondo comma; 
      d) l'effettuazione di spese entro i limiti d'importo fissati da
apposita delibera del Consiglio di amministrazione; 
      e) la partecipazione  alle  riunioni  degli  organi  collegiali
previsti dal presente statuto; 
      f)  la  responsabilita',  nei  limiti  delle  sue   competenze,
dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari; 
      g) l'esercizio di tutte  le  attribuzioni  che  sono  demandate
dalle norme vigenti al direttore amministrativo. 
    Il  direttore  generale  ha  altresi'  la  facolta'  di  delegare
funzioni  specifiche  a  personale  dell'Universita'  con   qualifica
dirigenziale, con particolare riguardo al  direttore  amministrativo,
se nominato.