Art. 20. Direttore generale L'incarico di direttore generale e' attribuito dal Comitato esecutivo; all'atto del conferimento dell'incarico il Comitato esecutivo puo' determinare anche la durata dello stesso. Al direttore generale vengono affidati, nell'ambito delle linee programmatiche delineate dal Consiglio di amministrazione, i compiti di gestione coordinata di tutte le attivita' dell'Universita', esclusa ogni competenza in materia di didattica, di ricerca e di quant'altro statutariamente riservato al rettore. Competono in particolare al direttore generale: a) la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale non docente, che da lui dipende gerarchicamente; b) la predisposizione, con la collaborazione del direttore amministrativo, se nominato, secondo le norme previste dal regolamento dell'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', delle bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato esecutivo; c) la valutazione dell'operato dei responsabili delle attivita' dell'Universita', nei limiti di quanto previsto dal secondo comma; d) l'effettuazione di spese entro i limiti d'importo fissati da apposita delibera del Consiglio di amministrazione; e) la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti dal presente statuto; f) la responsabilita', nei limiti delle sue competenze, dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari; g) l'esercizio di tutte le attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti al direttore amministrativo. Il direttore generale ha altresi' la facolta' di delegare funzioni specifiche a personale dell'Universita' con qualifica dirigenziale, con particolare riguardo al direttore amministrativo, se nominato.