Art. 21. Il Nucleo di valutazione di Ateneo Il Nucleo di valutazione di Ateneo procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, ed espleta gli altri compiti ad esso assegnati dalla legislazione universitaria. La sua composizione e' determinata dal Consiglio di amministrazione, che procede anche alla nomina dei componenti, in maggioranza esterni all'Universita'. L'Universita' provvede ai servizi di supporto all'attivita' del Nucleo stesso.