(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
    1. L'universita' rilascia i seguenti titoli: 
      a) laurea; 
      b) laurea magistrale; 
      c) master universitario di primo e di secondo livello; 
      d) diploma di specializzazione; 
      e) dottorato di ricerca. 
    L'universita' rilascia altresi' diplomi di perfezionamento e ogni
altro  titolo  di  formazione  anche  professionalizzante   che   sia
consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
    2. Le strutture per la ricerca scientifica  e  per  la  didattica
sono i dipartimenti, le scuole di specializzazione, le scuole di alta
formazione dottorale e post-dottorale e i centri di ricerca. 
    Tali strutture sono istituite con deliberazione del consiglio  di
amministrazione, su proposta del senato accademico. 
    3. L'attivita' didattica  e'  disciplinata,  nel  rispetto  della
liberta' di insegnamento, dal regolamento didattico di ateneo  e  dai
regolamenti  dei  corsi  di  studio.   I   regolamenti   garantiscono
l'adozione di curricula coerenti ed adeguati  al  valore  legale  dei
titoli  di  studio  rilasciati  ed  alla  loro  valenza   nell'ambito
dell'Unione europea. 
    Il  regolamento  didattico  di  ateneo  disciplina  l'ordinamento
generale degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad  esso
si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle
singole strutture didattiche.