Art. 15. 1. L'universita' rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di primo e di secondo livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. L'universita' rilascia altresi' diplomi di perfezionamento e ogni altro titolo di formazione anche professionalizzante che sia consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 2. Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono i dipartimenti, le scuole di specializzazione, le scuole di alta formazione dottorale e post-dottorale e i centri di ricerca. Tali strutture sono istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. 3. L'attivita' didattica e' disciplinata, nel rispetto della liberta' di insegnamento, dal regolamento didattico di ateneo e dai regolamenti dei corsi di studio. I regolamenti garantiscono l'adozione di curricula coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.