(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
    1.  I  dipartimenti  sono  preposti   all'organizzazione   e   al
coordinamento delle attivita' didattiche e formative e dell'attivita'
di ricerca, istituzionale o commissionata da terzi. 
    2. I dipartimenti  sono  costituiti  per  settori  scientifici  e
disciplinari  omogenei  per  oggetto  e   per   metodo.   A   ciascun
dipartimento devono afferire almeno dieci professori di ruolo  presso
l'ateneo. 
    3. Il consiglio di dipartimento e' costituito dai  professori  di
ruolo, dai  ricercatori  confermati  e  da  un  rappresentante  degli
studenti. Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni
del  consiglio  i  ricercatori  a  tempo  determinato,  i  professori
straordinari e i professori a contratto per attivita' di insegnamento
di  corsi  ufficiali.  Il   consiglio   di   dipartimento   esercita,
compatibilmente con il presente statuto, tutte  le  attribuzioni  che
gli sono  demandate  dalle  norme  generali  o  speciali  concernenti
l'ordinamento universitario. 
    4. Il rappresentante degli  studenti  e'  eletto  dagli  studenti
iscritti  ai  corsi  di  laurea  afferenti  al  dipartimento  con  le
modalita' stabilite da apposito regolamento di ateneo; dura in carica
tre anni accademici e la perdita della qualita' di  studente  implica
la decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo  dei  non
eletti. I professori associati partecipano a tutte  le  deliberazioni
del consiglio di dipartimento, ad eccezione di quelle concernenti  la
destinazione  a  concorso  dei  posti  di  professore  ordinario,  le
dichiarazioni  di  vacanze  e  le  chiamate  relative  ai  posti   di
professore ordinario nonche' delle questioni  relative  alle  persone
dei professori ordinari. 
    I ricercatori  non  partecipano  alle  sedute  del  consiglio  di
dipartimento concernenti la destinazione  a  concorso  dei  posti  di
professore di ruolo,  le  dichiarazioni  di  vacanze  e  le  chiamate
relative a posti  di  professori  di  ruolo  nonche'  alle  questioni
relative alle persone dei professori di ruolo. 
    Gli studenti  a  loro  volta  non  partecipano  alle  sedute  con
all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori
di ruolo e dei ricercatori. 
    5. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori
di prima fascia con voto favorevole della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima fascia; dei professori di seconda fascia con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di  prima  e  di
seconda  fascia;  dei  ricercatori  a  tempo  determinato  con   voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori di  prima  e  di
seconda fascia. 
    6. Con riferimento ai corsi di studio  interdipartimentali,  fino
alla istituzione  di  specifici  dipartimenti  che  ne  governino  le
attivita', le funzioni di consiglio di dipartimento  sono  esercitate
dal senato accademico integrato dal presidente del corso di studi  se
nominato. 
    7.  Il  rettore,  d'intesa  con  il  senato  accademico,  convoca
periodicamente i direttori dei dipartimenti e centri di  ricerca  per
promuovere  il  coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca   e   la
condivisione delle informazioni.