Art. 18. 1. I dipartimenti sono preposti all'organizzazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e formative e dell'attivita' di ricerca, istituzionale o commissionata da terzi. 2. I dipartimenti sono costituiti per settori scientifici e disciplinari omogenei per oggetto e per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire almeno dieci professori di ruolo presso l'ateneo. 3. Il consiglio di dipartimento e' costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori confermati e da un rappresentante degli studenti. Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del consiglio i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari e i professori a contratto per attivita' di insegnamento di corsi ufficiali. Il consiglio di dipartimento esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario. 4. Il rappresentante degli studenti e' eletto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al dipartimento con le modalita' stabilite da apposito regolamento di ateneo; dura in carica tre anni accademici e la perdita della qualita' di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrera' il primo dei non eletti. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di dipartimento, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonche' delle questioni relative alle persone dei professori ordinari. I ricercatori non partecipano alle sedute del consiglio di dipartimento concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori di ruolo nonche' alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo. Gli studenti a loro volta non partecipano alle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori. 5. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori di prima fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia; dei professori di seconda fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; dei ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. 6. Con riferimento ai corsi di studio interdipartimentali, fino alla istituzione di specifici dipartimenti che ne governino le attivita', le funzioni di consiglio di dipartimento sono esercitate dal senato accademico integrato dal presidente del corso di studi se nominato. 7. Il rettore, d'intesa con il senato accademico, convoca periodicamente i direttori dei dipartimenti e centri di ricerca per promuovere il coordinamento delle attivita' di ricerca e la condivisione delle informazioni.