(Accordo quadro-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
    Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali 
 
  1.Le parti convengono di intensificare la cooperazione  in  materia
di questioni sanitarie e fitosanitarie («SPS») per tutelare la vita o
la salute umana, degli animali o delle piante  nel  territorio  delle
parti, rilevando i rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo
OMC  sull'applicazione  delle  misure   sanitarie   e   fitosanitarie
(«accordo SPS»). 
  2.Nel  quadro   dell'accordo   SPS   e   delle   pertinenti   norme
internazionali   del   Codex    Alimentarius,    della    convenzione
internazionale  per   la   protezione   delle   piante   («IPPC»)   e
dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»), le  parti
condividono  informazioni  per  migliorare  la   comprensione   delle
rispettive misure SPS e facilitare gli scambi reciproci attraverso: 
  a) incontri periodici, presso consessi appropriati stabiliti  dalle
parti, per uno scambio di opinioni sull'accordo SPS e la legislazione
riguardante il benessere degli animali, la loro attuazione, i sistemi
di certificazione e di controllo e le procedure di vigilanza, nonche'
per affrontare i problemi derivanti  dall'applicazione  delle  misure
SPS; 
  b) l'impegno ad applicare prescrizioni in materia di importazione a
tutto il territorio della parte esportatrice, compresa l'applicazione
dei principi di regionalizzazione; 
  c) conformemente all'accordo SPS: 
    i) il  riconoscimento  delle  zone  indenni  da  parassiti  o  da
malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie; 
    ii) la verifica integrale o parziale del sistema di  ispezione  e
di certificazione delle autorita' della parte esportatrice; 
  d) lo scambio di informazioni su questioni in materia di SPS  e  di
benessere degli animali che incidono o possono incidere sugli  scambi
tra le parti, quali ad esempio le misure di emergenza, le malattie  e
gli  organismi  nocivi  emergenti  e   i   nuovi   dati   scientifici
disponibili.  3.Le  parti  convengono  di  cooperare  e   condividere
informazioni su questioni relative al benessere degli animali. 
  4.Le parti  cooperano  altresi'  su  questioni  relative  a  SPS  e
benessere degli animali mediante i quadri  multilaterali  pertinenti,
compresi l'OMC, la  Commissione  del  Codex  Alimentarius,  l'IPPC  e
l'OIE.