(Accordo quadro-art. 22)
 
                             Articolo 22 
 
                       Politica di concorrenza 
 
  Le parti  promuovono  la  concorrenza  nelle  attivita'  economiche
applicando le rispettive leggi  e  normative  a  riguardo.  Le  parti
convengono  di  condividere  le  informazioni   sulla   politica   di
concorrenza e sugli aspetti connessi e di rafforzare la  cooperazione
tra le rispettive autorita' della concorrenza.