Articolo 15 Questioni sanitarie e fitosanitarie 1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) nel quadro dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e della Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (International Office of Epizootics, OIE) e delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali che operano nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (International Plant Protection Convention, IPPC). Tale cooperazione e' diretta a favorire la reciproca comprensione delle rispettive misure SPS e ad agevolare gli scambi tra le parti, e puo' riguardare: a) la condivisione di informazioni; b) l'applicazione di prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio dell'altra parte; c) la verifica integrale o parziale dei sistemi di ispezione e certificazione delle autorita' dell'altra parte, conformemente alle pertinenti norme internazionali del Codex, dell'OIE e della IPPC sulla valutazione di tali sistemi, e d) il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie. 2. A tal fine le parti si impegnano a fare pieno uso degli strumenti esistenti, quali l'accordo tra la Comunita' europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale firmato a Bruxelles il 17 dicembre 1996, e a cooperare in un consesso bilaterale ad hoc sulle altre questioni SPS che quell'accordo non disciplina.