Articolo 21 Proprieta' intellettuale 1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprieta' intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformita' dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito. 2. Le parti convengono di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprieta' intellettuale, tra cui: a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale; b) la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale; c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione e d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 3. Le parti convengono di scambiare informazioni e promuovere il dialogo sulla tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore.