(Accordo di partenariato-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
                      Proprieta' intellettuale 
 
  1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro  diritti  e  obblighi
inerenti alla proprieta' intellettuale,  in  particolare  al  diritto
d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche,
ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformita' dei massimi
standard internazionali cui le parti hanno aderito. 
  2. Le parti convengono  di  scambiare  informazioni  e  condividere
esperienze sulle questioni di proprieta' intellettuale, tra cui: 
  a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione,
armonizzazione,  tutela  ed  efficace  applicazione  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale; 
  b) la  prevenzione  delle  violazioni  dei  diritti  di  proprieta'
intellettuale; 
  c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria  tramite  forme
adeguate di cooperazione e 
  d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto
dei diritti di proprieta' intellettuale. 
  3. Le parti convengono di scambiare informazioni  e  promuovere  il
dialogo  sulla  tutela  delle  risorse  genetiche,  delle  conoscenze
tradizionali e del folklore.