(Accordo di partenariato-art. 22)
 
                             Articolo 22 
 
                               Dogane 
 
  1.  Le  parti  rafforzano  la  cooperazione  in  materia  doganale,
compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare
e armonizzare ulteriormente le procedure  doganali  e  di  promuovere
azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti. 
  2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente
accordo, le parti valutano la possibilita' di concludere strumenti di
cooperazione  doganale  e  assistenza  amministrativa  reciproca   in
materia doganale.