(Accordo-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
                      Cooperazione commerciale 
 
  1.  Le  parti  avviano  un  dialogo  sul  commercio  bilaterale   e
multilaterale e sulle questioni connesse al fine  di  consolidare  le
relazioni   commerciali   bilaterali   e   migliorare   il    sistema
multilaterale   degli    scambi,    anche    sostenendo    l'adesione
dell'Afghanistan all'OMC. 
  2. Le parti si impegnano a  promuovere  quanto  piu'  possibile  lo
sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse a
vantaggio di entrambe. Esse  si  impegnano  a  creare  condizioni  di
accesso  al  mercato  migliori  e  prevedibili  predisponendo  quanto
necessario  per  l'eliminazione  degli  ostacoli  agli   scambi,   in
particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non  tariffari  e
le restrizioni  commerciali  non  conformi  alle  norme  dell'OMC,  e
adottando provvedimenti volti a migliorare  la  trasparenza,  tenendo
conto di quanto realizzato in  questo  ambito  dalle  organiz-zazioni
internazionali cui le parti appartengono. 
  3. Riconoscendo che il commercio e' fondamentale per lo sviluppo  e
che  gli  accordi  commerciali  preferenziali  si   sono   dimostrati
vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le parti si adoperano per
intensificare le consultazioni e la cooperazione ai fini  della  loro
attuazione effettiva. 
  4. Le parti si informano reciprocamente in merito alla  definizione
delle politiche riguardanti gli  scambi  e  i  settori  connessi,  in
particolare in materia di agricoltura, sicurezza  alimentare,  tutela
dei  consumatori  e  ambiente.  Esse  esaminano  le  possibilita'  di
consolidare le loro relazioni in termini  di  scambi  e  investimenti
compreso, se del caso, il negoziato di  altri  accordi  di  reciproco
interesse. 
  5. Le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio  e  di
altri programmi pertinenti,  compresa  l'assistenza  tecnica  per  lo
sviluppo delle capacita', al fine di  rafforzare  le  loro  relazioni
bilaterali in materia di scambi e investimenti. 
  6. Le parti riconoscono che e' importante  promuovere  lo  sviluppo
economico regionale, conformemente al titolo VII. 
  7. Le parti si consultano prontamente, in conformita' dell'articolo
54,  riguardo  a  eventuali  divergenze   di   opinione   in   merito
all'applicazione del presente titolo.