(Accordo-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
               Trattamento della nazione piu' favorita 
 
  1. Nelle loro relazioni  commerciali,  le  parti  si  concedono  il
trattamento  della  nazione  piu'  favorita,  in  conformita'   delle
disposizioni dell'accordo  generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio del 1994. 
  2. Il trattamento della nazione piu' favorita di cui al paragrafo 1
non si applica alle preferenze concesse da una parte  nel  quadro  di
un'intesa a seguito di accordi che istituiscono  un'unione  doganale,
una  zona  di  libero  scambio  oppure  una   zona   di   trattamento
preferenziale equivalente.