(Accordo-art. 15)
 
                             Articolo 15 
 
                 Questioni sanitarie e fitosanitarie 
 
  1. Le parti  collaborano  in  merito  alle  questioni  sanitarie  e
fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare  la  vita  o  la
salute  dell'uomo,  degli  animali  o  delle  piante  nei  rispettivi
territori. 
  2. Le parti avviano discussioni  e  scambi  di  informazioni  sulle
rispettive misure definite  dall'accordo  dell'OMC  sull'applicazione
delle   misure   sanitarie   e   fitosanitarie,   dalla   Convenzione
internazionale per la protezione  dei  vegetali,  dall'Organizzazione
mondiale  per  la  salute  animale  e  dalla  commissione  del  Codex
alimentarius. 
  3.  Le  parti  convengono  di  instaurare  una   cooperazione   per
sviluppare le capacita'  in  relazione  alle  questioni  sanitarie  e
fitosanitarie. Tale cooperazione  e'  adeguata  alle  esigenze  delle
parti  e  attuata  con  l'obiettivo  di  aiutare  ciascuna  parte   a
conformarsi alle disposizioni di legge dell'altra. 
  4. Le parti avviano  tempestivamente  un  dialogo  sulle  questioni
sanitarie e fitosanitarie su richiesta di una di esse. 
  5. Le parti designano punti di contatto  per  le  comunicazioni  su
temi pertinenti ai fini del presente articolo.