(Accordo-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
                               Dogane 
 
  1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione  tra  le
autorita' doganali al  fine  di  garantire  un  contesto  commerciale
trasparente, agevolare gli  scambi,  migliorare  la  sicurezza  della
catena   di   approvvigionamento,   promuovere   la   sicurezza   dei
consumatori, arginare il flusso di merci che  violano  i  diritti  di
proprieta' intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi. 
  2. A tal fine, le parti condividono in particolare le competenze ed
esaminano le possibilita' di semplificare le procedure, aumentare  la
trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre  una
convergenza di opinioni e un'azione comune  nei  pertinenti  consessi
internazionali. 
  3. Se del caso, le  parti  concludono  protocolli  di  cooperazione
doganale e  di  mutua  assistenza  amministrativa,  entro  il  quadro
istituzionale stabilito dal presente accordo, fatte  salve  le  altre
forme di cooperazione. 
  4. Le parti collaborano al fine  di  ammodernare  l'amministrazione
doganale dell'Afghanistan conformemente alle  pertinenti  convenzioni
internazionali, per migliorarne l'efficienza organizzativa e  rendere
piu' efficienti le sue istituzioni sotto il profilo della prestazione
dei servizi, garantendo nel contempo la  gestione  trasparente  delle
risorse pubbliche e la rendicontabilita'. Lo sviluppo delle capacita'
costituisce un elemento importante della cooperazione.