(Accordo-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
                            Investimenti 
 
  1. Le parti incentivano gli investimenti diretti esteri  attraverso
la creazione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti. A
tal fine esse possono, ove necessario, avviare  un  dialogo  coerente
inteso a una migliore comprensione e a una maggiore  cooperazione  in
materia di investimenti, vagliando meccanismi amministrativi atti  ad
agevolare i flussi  di  investimento  e  promuovendo  norme  stabili,
trasparenti e favorevoli per gli investitori. 
  2. Per potenziare gli investimenti diretti  esteri  dell'Unione  in
Afghanistan, le parti sottolineano l'importanza della  partecipazione
del settore privato e, in tale contesto, riconoscono la necessita' di
misure e incentivi del settore pubblico, come l'accesso al credito  e
le garanzie sugli investimenti.