(Accordo-art. 23)
 
                             Articolo 23 
 
                 Diritti di proprieta' intellettuale 
 
  1. Le parti  convengono  di  tutelare  e  applicare  i  diritti  di
proprieta' intellettuale, comprese  le  indicazioni  geografiche,  in
conformita' delle disposizioni degli accordi  internazionali  di  cui
sono parti. 
  2. Le parti collaborano per prevenire qualsiasi tipo  di  esercizio
abusivo  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale,   comprese   le
indicazioni geografiche, e per  combattere  la  contraffazione  e  la
pirateria. Esse convengono di agevolare  il  conseguimento  di  detto
obiettivo tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate  di
cooperazione amministrativa, compresi la creazione e il rafforzamento
di organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di tali diritti
e  il  potenziamento  della  cooperazione  tesa  a  individuare   gli
strumenti atti a  facilitare  la  tutela  e  la  registrazione  delle
indicazioni geografiche delle parti nei rispettivi territori, tenendo
conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali nel
settore e delle rispettive capacita'.