Articolo 23 Disposizioni per evitare la doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Nel caso del Gabon: se un residente del Gabon ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Gabon nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, il Gabon deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta gabonese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Gabon a prelievo liberatorio su richiesta del beneficiano del reddito in base alla legislazione gabonese. 3. Nel caso dell'Italia: se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Gabon, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Gabon, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.