(Convenzione-art. 23)
                             Articolo 23 
           Disposizioni per evitare la doppia imposizione 
 
    1. Si conviene che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
    2. Nel caso del Gabon: 
      se un residente del Gabon ritrae elementi di reddito  che  sono
imponibili in Italia, il Gabon nel calcolare le proprie  imposte  sul
reddito specificate all'articolo 2 della presente  Convenzione,  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non stabiliscano diversamente. 
    In tal caso, il Gabon deve dedurre dalle imposte cosi'  calcolate
l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Italia,  ma  l'ammontare   della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta gabonese attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna
deduzione  sara'  accordata   ove   l'elemento   di   reddito   venga
assoggettato  in  Gabon  a  prelievo  liberatorio  su  richiesta  del
beneficiano del reddito in base alla legislazione gabonese. 
    3. Nel caso dell'Italia: 
      se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono
imponibili in Gabon, l'Italia, nel calcolare le proprie  imposte  sul
reddito specificate all'articolo 2 della presente  Convenzione,  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non stabiliscano diversamente. 
    In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi'  calcolate
l'imposta sui redditi pagata in Gabon, ma l'ammontare della deduzione
non puo' eccedere  la  quota  di  imposta  italiana  attribuibile  ai
predetti elementi di reddito nella  proporzione  in  cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
    Tuttavia, nessuna deduzione sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.