(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli  studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza
degli studenti a livello di Ateneo e svolge  funzioni  propositive  e
consultive nei confronti del Rettore, del senato  accademico  e  del 
consiglio di amministrazione. 
    2. Il consiglio degli studenti: 
      a) esprime parere sulle norme generali in  tema  di  didattica,
tasse e contribuzioni a carico degli studenti; 
      b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di  attuazione
del diritto allo studio, nonche' sull'organizzazione dei  servizi  di
tutorato e di orientamento; 
      c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti  i  vari
aspetti della vita dell'Ateneo, ivi  comprese  quelle  relative  alle
attivita' autogestite degli studenti nei  settori  della  formazione,
della cultura, dello sport e del tempo libero; 
      d)  elabora  e  propone  i  criteri  di  organizzazione   delle
attivita' sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre
all'approvazione  del  senato  accademico   e   del    consiglio   di
amministrazione; 
      e) puo' formulare proposte ed inviare interrogazioni  anche  in
relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di
governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche,  scientifiche  e  di
servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda
la  finalizzazione  delle  attivita   dell'Ateneo   alla   formazione
culturale e professionale ed allo  sviluppo  della  coscienza  civile
degli  studenti.  Le  strutture  sono  tenute  a  formulare  risposta
scritta; 
      f) approva alla fine di ogni anno una relazione  sul  complesso
dei servizi forniti agli studenti,  con  eventuali  proposte  per  il
miglioramento degli stessi; tale relazione  e'  trasmessa  al  senato
accademico e  costituisce  elemento  informativo  per  il  nucleo  di
valutazione di Ateneo; 
      g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta  dallo
statuto, dai regolamenti o dalla legge. 
    3. Il consiglio e' tenuto a pronunciarsi  entro  quindici  giorni
dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine  le
deliberazioni degli organi di   governo  dell'Ateneo  possono  essere
comunque assunte. 
    4.  Il  consiglio  e'  composto   da   trenta   studenti   eletti
proporzionalmente  alla  numerosita'  di  ciascuna  area  di  cui  al
precedente art. 33, comma 3. I membri del consiglio durano in  carica
due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 
    5. Il consiglio elegge un presidente ed un segretario che  curano
la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima  adunanza
e' convocata dal Rettore.