Art. 10. Azioni 1. Non possono emettersi categorie di azioni diverse da quelle ordinarie. 2. Le azioni non possono essere cedute ne' possono formare oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi. 3. Le azioni della Societa' non possono essere quotate ne' alla Borsa valori ne' al mercato ristretto.