(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
             Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
    1. La Societa' puo' costituire uno piu'  patrimoni  ciascuno  dei
quali e' destinato in via esclusiva ad uno specifico  affare.  A  tal
fine il Consiglio d'amministrazione adotta apposita deliberazione, ai
sensi  dell'art.  2447-ter  del  codice  civile,  che  e'  sottoposta
all'approvazione  dell'assemblea  che   costituisce   condizione   di
efficacia della delibera stessa. Tale  deliberazione  deve  prevedere
una  responsabilita'  limitata  della  Societa'  al  solo  patrimonio
destinato. 
    2. La deliberazione di cui al comma 1 e' depositata e iscritta ai
sensi dell'art. 2436 del codice civile. 
    3.  Con  riferimento  a  ciascun  patrimonio  destinato  ad   uno
specifico affare, la  Societa'  tiene  separatamente  i  libri  e  le
scritture contabili prescritti dagli articoli  2214  e  seguenti  del
codice civile. 
    4.  La  Societa'   puo',   in   via   esclusiva,   destinare   al
soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico
affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art.  2447-decies
del codice civile.