(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
                  Amministrazione e organizzazione 
 
    1. L'Universita' organizza la propria  struttura  amministrativa,
tecnica e di  servizio  in  funzione  del  perseguimento  dei  propri
obiettivi  istituzionali  mediante   la   programmazione,   l'impiego
coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e  delle
competenze che fanno complessivamente  capo  alle  sue  articolazioni
funzionali e operative, secondo criteri di  efficienza,  trasparenza,
semplificazione ed economicita' della gestione. 
    2. La struttura amministrativa cura i procedimenti e le attivita'
connesse   alla   gestione   delle   risorse   umane,    finanziarie,
tecnico-patrimoniali dell'Ateneo e collabora  con  gli  organi  e  le
strutture di governo nella predisposizione degli atti programmatori e
deliberativi e dei regolamenti di Ateneo. 
    3.  L'Universita'  promuove  e  organizza   l'aggiornamento   del
personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze  e  nel
rispetto delle leggi vigenti, rilasciando, ove  opportuno,  specifici
attestati. 
    4. L'Amministrazione e' organizzata in amministrazione  centrale,
Dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia  amministrativa  e
gestionale. 
    5. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento  di
strutture puo' essere preposto un responsabile amministrativo per  la
gestione della stessa e la direzione del personale. 
    6.  Nei  limiti  consentiti  dalla  legge,   l'Universita'   puo'
avvalersi di personale esterno mediante la sottoscrizione di appositi
contratti o convenzioni.