Art. 30. Amministrazione e organizzazione 1. L'Universita' organizza la propria struttura amministrativa, tecnica e di servizio in funzione del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali mediante la programmazione, l'impiego coordinato, la valutazione e la valorizzazione delle risorse e delle competenze che fanno complessivamente capo alle sue articolazioni funzionali e operative, secondo criteri di efficienza, trasparenza, semplificazione ed economicita' della gestione. 2. La struttura amministrativa cura i procedimenti e le attivita' connesse alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnico-patrimoniali dell'Ateneo e collabora con gli organi e le strutture di governo nella predisposizione degli atti programmatori e deliberativi e dei regolamenti di Ateneo. 3. L'Universita' promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, secondo le proprie esigenze e nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciando, ove opportuno, specifici attestati. 4. L'Amministrazione e' organizzata in amministrazione centrale, Dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale. 5. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento di strutture puo' essere preposto un responsabile amministrativo per la gestione della stessa e la direzione del personale. 6. Nei limiti consentiti dalla legge, l'Universita' puo' avvalersi di personale esterno mediante la sottoscrizione di appositi contratti o convenzioni.