Art. 31. Dirigenti 1. I dirigenti curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, alla cui individuazione essi partecipano con attivita' istruttoria, di analisi e con autonome proposte, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica. Svolgono altresi' gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati dagli organi accademici e dal direttore generale. 2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicita' della gestione. 3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso, indetto con provvedimento del direttore generale, nelle forme e secondo le prescrizioni di legge.