(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti curano l'attuazione degli obiettivi assegnati  dal
direttore generale, alla  cui  individuazione  essi  partecipano  con
attivita' istruttoria,  di  analisi  e  con  autonome  proposte,  nel
rispetto di quanto previsto dalle  norme  sulla  dirigenza  pubblica.
Svolgono altresi' gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati
dagli organi accademici e dal direttore generale. 
    2. I dirigenti sono responsabili,  relativamente  agli  obiettivi
prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati,  dei  risultati
conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e  di
efficacia ed economicita' della gestione. 
    3.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  avviene   mediante
concorso, indetto con provvedimento  del  direttore  generale,  nelle
forme e secondo le prescrizioni di legge.