(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
            Finanziamenti e programmazione delle risorse 
 
    1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite  da
trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi
ed enti pubblici e privati, nazionali europei  e  internazionali,  da
entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite, tra l'altro,  da
tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi
volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e  alienazioni  del
patrimonio, atti  di  liberalita'  e  corrispettivi  di  contratti  e
convenzioni. 
    2. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei
limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui
o  altre  forme  di  indebitamento,   a   condizione   di   garantire
l'equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 
    3. L'Universita' imposta  le  proprie  strategie  in  materia  di
finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto dei documenti
programmatori, di sviluppo e degli indicatori  di  qualita'  previsti
dalla legge.