Art. 33. Finanziamenti e programmazione delle risorse 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da risorse conferite da organismi ed enti pubblici e privati, nazionali europei e internazionali, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite, tra l'altro, da tasse, contributi e forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 2. Per le spese di investimento l'Universita' puo' ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui o altre forme di indebitamento, a condizione di garantire l'equilibrio di bilancio su scala pluriennale. 3. L'Universita' imposta le proprie strategie in materia di finanziamenti e destinazione delle risorse nel rispetto dei documenti programmatori, di sviluppo e degli indicatori di qualita' previsti dalla legge.