(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                        Contratto individuale 
 
    1. Il rapporto di lavoro tra  l'Amministrazione  o  il  Ministero
dell'interno,  per  i  segretari,  e  l'interessato  si   costituisce
mediante  contratto  individuale  che  ne  regola  il  contenuto   in
conformita' alle disposizioni di legge,  alle  normative  dell'Unione
europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 
    2. Il contratto di  lavoro  individuale  e'  stipulato  in  forma
scritta.  In  esso  sono  precisati  gli  elementi   essenziali   che
caratterizzano il rapporto e il  funzionamento  dello  stesso  e,  in
particolare: 
      a) la data  di  inizio  del  rapporto  di  lavoro,  che  per  i
segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio; 
      b) termine finale nel caso  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari; 
      c)  l'inquadramento  giuridico  e  il   trattamento   economico
fondamentale; per i segretari il riferimento  e'  alla  qualifica  di
assunzione ed al trattamento iniziale di fascia; 
      d) la durata del periodo  di  prova;  i  segretari  comunali  e
provinciali non sono soggetti a periodo di prova; 
      e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della
fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione. 
    3. Il contratto individuale specifica che il rapporto  di  lavoro
e' regolato dai contratti collettivi  nel  tempo  vigenti  anche  per
quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro  e  i
relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni  modo,  causa  di
risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
    4.  L'amministrazione  o  il  Ministero  dell'interno,  prima  di
procedere  all'assunzione,  invita  l'interessato  a  presentare   la
documentazione prescritta dalla normativa  vigente  e  dal  bando  di
concorso, anche in  via  telematica,  assegnandogli  un  termine  non
inferiore a trenta giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino  a
sessanta giorni in casi particolari.  Contestualmente,  l'interessato
e' tenuto a dichiarare, sotto  la  propria  responsabilita',  di  non
avere altri rapporti di  impiego  pubblico  o  privato,  fatto  salvo
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia
di conservazione del posto durante il periodo  di  prova,  e  di  non
trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni   di   incompatibilita'   ed
inconferibilita', previste dalle vigenti norme di legge che  regolano
la  materia.  In  caso  di  incompatibilita',  l'interessato   dovra'
produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro
esclusivo con la nuova  amministrazione.  Scaduto  il  termine  sopra
indicato, l'amministrazione  o  il  Ministero  dell'interno  comunica
all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto. 
    5. La presente disciplina non trova applicazione per i  dirigenti
amministrativi,  tecnici  e  professionali,   per   i   quali   trova
applicazione la disciplina di cui all'art. 67.