Art. 12. Contratto individuale 1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero dell'interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL. 2. Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare: a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio; b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari; c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento e' alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia; d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova; e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'amministrazione o il Ministero dell'interno, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' ed inconferibilita', previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilita', l'interessato dovra' produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione o il Ministero dell'interno comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto. 5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 67.