Art. 12.
Contratto individuale
1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero
dell'interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce
mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in
conformita' alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione
europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.
2. Il contratto di lavoro individuale e' stipulato in forma
scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che
caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in
particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i
segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio;
b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo
determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari;
c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico
fondamentale; per i segretari il riferimento e' alla qualifica di
assunzione ed al trattamento iniziale di fascia;
d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e
provinciali non sono soggetti a periodo di prova;
e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della
fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i
relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di
risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'amministrazione o il Ministero dell'interno, prima di
procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la
documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di
concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni. Tale termine puo' essere prorogato fino a
sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato
e' tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo
quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia
di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' ed
inconferibilita', previste dalle vigenti norme di legge che regolano
la materia. In caso di incompatibilita', l'interessato dovra'
produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro
esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra
indicato, l'amministrazione o il Ministero dell'interno comunica
all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.
5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova
applicazione la disciplina di cui all'art. 67.