Art. 14.
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo
di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base
giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di
inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la lavoratrice che
intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta
scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello
previsto per il congedo di maternita', secondo la disciplina di
riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel
rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento
giuridico.
6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati
con l'aspettativa per motivi personali e familiari, di cui all'art.
25 nonche', per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali,
con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia, di cui all'art.
10 del CCNL del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma
15, del CCNL del 3 novembre 2005 della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo, per un periodo di ulteriori
trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze
di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in
deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.