Art. 15.
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti
e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile
tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le
disposizioni dei CCNL riferite al matrimonio, nonche' le medesime
disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione
civile.