Art. 16.
Ferie e festivita'
1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto,
in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, la durata delle ferie e' di ventotto giorni
lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
sei giorni, la durata del periodo di ferie e' di trentadue giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge n. 937/1977.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al
Ministero dell'Interno o altra amministrazione che si avvalgono di
segretari collocati in disponibilita', ai sensi rispettivamente
dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465/1997.
5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali e il segretario assunti per la prima volta in una
pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su
cinque o su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di
ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dai commi 2 e 3.
6. Dopo tre anni di servizio, anche presso altre pubbliche
amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non
dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
7. Sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937/1977.
8. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze
retribuite di cui all'art. 19 conservano il diritto alle ferie.
10. Le festivita' nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono
della localita' in cui il personale presta servizio sono considerate
giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a
riposo compensativo ne' a monetizzazione. Analogo effetto si
determina nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del
Santo Patrono con una festivita' nazionale. Nel caso di segretario
titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo
Patrono del comune capofila.
11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita' del dirigente,
dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del
segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto
dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle
esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della
struttura di appartenenza e provvedendo affinche' sia assicurata, nel
periodo di assenza, la continuita' delle attivita' ordinarie e
straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei
criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice
che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di
direzione politica ed e' oggetto di preventiva informazione
all'amministrazione al fine di consentire la verifica della
conciliabilita' dell'assenza con le esigenze di servizio del
dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o
del segretario.
12. Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione
adottata e ferma restando, comunque, la verifica della
conciliabilita' con le esigenze di servizio, e' consentita anche la
possibilita' di fruire di almeno quindici giorni di ferie consecutivi
nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n.
2.
14. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonche' al rimborso delle
spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente
indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine
dell'anno successivo.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura dell'interessato informare
tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa
di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresi' sospese
per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. b).
17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui
all'art. 20, comma 2, il periodo di ferie non e' riducibile per
assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento
delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 15.