(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                         Ferie e festivita' 
 
    1.  Il  dirigente,  i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali delle amministrazioni ed il segretario  hanno  diritto,
in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
    2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
cinque  giorni,  la  durata  delle  ferie  e'  di   ventotto   giorni
lavorativi, comprensivi delle  due  giornate  previste  dall'art.  1,
comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977. 
    3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro  su
sei giorni, la durata del periodo di ferie e'  di  trentadue  giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge n. 937/1977. 
    4. Le disposizioni  dei  commi  2  e  3  si  applicano  anche  al
Ministero dell'Interno o altra amministrazione che  si  avvalgono  di
segretari  collocati  in  disponibilita',  ai  sensi  rispettivamente
dell'art. 7, comma 1, e  dell'art.  19,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 465/1997. 
    5. Per  il  dirigente,  i  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e
professionali e il segretario assunti  per  la  prima  volta  in  una
pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su
cinque o su sei giorni, la durata delle ferie e'  rispettivamente  di
ventisei  e  di  trenta  giorni  lavorativi,  comprensivi  delle  due
giornate previste dai commi 2 e 3. 
    6. Dopo tre  anni  di  servizio,  anche  presso  altre  pubbliche
amministrazioni, anche a tempo  determinato  e/o  in  qualifiche  non
dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3. 
    7. Sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da  fruire
nell'anno  solare  ai  sensi  ed  alle  condizioni   previste   dalla
menzionata legge n. 937/1977. 
    8. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di  servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
    9.  Il  dirigente,  i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali e il  segretario  che  hanno  usufruito  delle  assenze
retribuite di cui all'art. 19 conservano il diritto alle ferie. 
    10. Le festivita' nazionali e la  ricorrenza  del  Santo  Patrono
della localita' in cui il personale presta servizio sono  considerate
giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno  luogo  a
riposo  compensativo  ne'  a  monetizzazione.  Analogo   effetto   si
determina nell'ulteriore caso di  coincidenza  della  ricorrenza  del
Santo Patrono con una festivita' nazionale. Nel  caso  di  segretario
titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo  il  Santo
Patrono del comune capofila. 
    11.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile  e   non   sono
monetizzabili. Costituisce specifica responsabilita'  del  dirigente,
dei  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e   professionali   e   del
segretario programmare e organizzare le proprie  ferie  nel  rispetto
dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto  delle
esigenze  di  servizio,  coordinandosi  con  quelle  generali   della
struttura di appartenenza e provvedendo affinche' sia assicurata, nel
periodo di  assenza,  la  continuita'  delle  attivita'  ordinarie  e
straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito  dei
criteri generali predisposti dall'organo  amministrativo  di  vertice
che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi  di
direzione  politica  ed  e'  oggetto   di   preventiva   informazione
all'amministrazione  al  fine  di  consentire   la   verifica   della
conciliabilita'  dell'assenza  con  le  esigenze  di   servizio   del
dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici  e  professionali  o
del segretario. 
    12.  Al  dirigente,  ai  dirigenti  amministrativi,   tecnici   e
professionali ed al segretario,  nel  rispetto  della  programmazione
adottata   e   ferma   restando,   comunque,   la   verifica    della
conciliabilita' con le esigenze di servizio, e' consentita  anche  la
possibilita' di fruire di almeno quindici giorni di ferie consecutivi
nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 
    13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio  sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n.
2. 
    14. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il personale ha  diritto  al  rimborso  delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per  quello  di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonche' al rimborso delle
spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 
    15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro  il  primo  semestre
dell'anno successivo. In caso di esigenze di  servizio  assolutamente
indifferibili, tale termine puo'  essere  prorogato  fino  alla  fine
dell'anno successivo. 
    16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni  o  abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura dell'interessato informare
tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla  stessa
di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono  altresi'  sospese
per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. b). 
    17. Fatta salva l'ipotesi  di  malattia  non  retribuita  di  cui
all'art. 20, comma 2, il periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per
assenze dovute a malattia o infortunio,  anche  se  tali  assenze  si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,  il  godimento
delle ferie avverra' anche oltre il termine di cui al comma 15.