(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                       Ferie e riposi solidali 
 
    1. Su base volontaria ed a titolo  gratuito,  il  dirigente  e  i
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono cedere,  in
tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza  di
prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure  costanti,
per particolari condizioni di salute: 
      a)  le  giornate  di  ferie,  nella   propria   disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali  di  cui  il  lavoratore  deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
n. 66/2003; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia
nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni  sia
nel caso di articolazione su sei giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 16. 
    2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi  nelle  condizioni
di necessita' considerate nel  comma  1,  puo'  presentare  specifica
richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo  di  ferie  e
giornate di riposo per un una misura  massima  di trenta  giorni  per
ciascuna domanda, previa presentazione  di  adeguata  certificazione,
comprovante  lo  stato  di  necessita'  delle  cure   in   questione,
rilasciata esclusivamente da idonea struttura  sanitaria  pubblica  o
convenzionata. 
    3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente
nota a tutto il personale di cui all'art.  1  l'esigenza,  garantendo
l'anonimato del richiedente. 
    4.  Coloro  che  intendono  aderire  alla  richiesta,   su   base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti. 
    7. Il personale richiedente puo' fruire  delle  giornate  cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche'  delle
assenze retribuite di cui all'art. 19, comma 1, lett. c). 
    8. Una volta acquisite fatto salvo quanto previsto al comma 7, le
ferie e le giornate di  riposo  rimangono  nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzate  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
    9. Ove cessino le condizioni di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
    10. La presente disciplina ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale. 
    11.Per i segretari, la disciplina  del  presente  articolo  trova
applicazione nei soli enti con dirigenza  e  per  la  cessione  delle
ferie esclusivamente tra dirigenti e segretario.