Art. 17.
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente e i
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono cedere, in
tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza di
prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti,
per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
n. 66/2003; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia
nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni sia
nel caso di articolazione su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 16.
2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni
di necessita' considerate nel comma 1, puo' presentare specifica
richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e
giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per
ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione,
comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione,
rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente
nota a tutto il personale di cui all'art. 1 l'esigenza, garantendo
l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste
siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il personale richiedente puo' fruire delle giornate cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' delle
assenze retribuite di cui all'art. 19, comma 1, lett. c).
8. Una volta acquisite fatto salvo quanto previsto al comma 7, le
ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di
riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella
disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di
proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra'
essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.
11.Per i segretari, la disciplina del presente articolo trova
applicazione nei soli enti con dirigenza e per la cessione delle
ferie esclusivamente tra dirigenti e segretario.