(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                          Servizio militare 
 
    1.  Il  personale  richiamato   alle   armi   ha   diritto   alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo,  che  viene
computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto  personale
l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle
disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del  decreto
legislativo n. 66/2010. 
    2. Al di fuori  dei  casi  previsti  nel  citato  art.  1799,  al
personale  richiamato   alle   armi   l'amministrazione   corrisponde
l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare. 
    3. Alla fine del richiamo il personale deve porsi a  disposizione
dell'amministrazione o  del  Ministero  dell'interno,  nel  caso  dei
segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 465/1997 o delle altre amministrazioni
che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma  5,  del
medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  n.  465/1997,  per
riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il
richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto  giorni  se
ha avuto durata superiore a un mese  ma  inferiore  a  sei  mesi,  di
quindici giorni se ha avuto durata superiore  a  sei  mesi.  In  tale
ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo  e  l'effettiva  ripresa
del servizio non e' retribuito.