Art. 18. Servizio militare 1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del decreto legislativo n. 66/2010. 2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale richiamato alle armi l'amministrazione corrisponde l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare. 3. Alla fine del richiamo il personale deve porsi a disposizione dell'amministrazione o del Ministero dell'interno, nel caso dei segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.