Art. 18.
Servizio militare
1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale
l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle
disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del decreto
legislativo n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al
personale richiamato alle armi l'amministrazione corrisponde
l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il personale deve porsi a disposizione
dell'amministrazione o del Ministero dell'interno, nel caso dei
segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465/1997 o delle altre amministrazioni
che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, per
riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il
richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se
ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di
quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale
ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa
del servizio non e' retribuito.