Art. 19. Assenze retribuite 1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso; c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno. 2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno altresi' diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo puo' essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione.