Art. 19.
Assenze retribuite
1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali e il segretario hanno diritto di assentarsi nei
seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e
corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la
propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo di giorni
otto per ciascun anno;
b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il
secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai
sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni tre
per evento, anche non consecutivi, da fruire entro sette giorni
lavorativi dal decesso;
c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite
complessivo di tre giorni nell'anno.
2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali e il segretario hanno altresi' diritto ad assentarsi
per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale
congedo puo' essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla
data in cui e' stato contratto il matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno
solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario
spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di
posizione.