(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                         Assenze retribuite 
 
    1.  Il  dirigente,  i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali  e  il  segretario  hanno  diritto  di  assentarsi  nei
seguenti casi: 
      a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai  giorni
di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari  e
corsi di aggiornamento professionale  facoltativi,  connessi  con  la
propria attivita' lavorativa, entro il limite complessivo  di  giorni
otto per ciascun anno; 
      b) lutto per il decesso  del  coniuge,  dei  parenti  entro  il
secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai
sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni  tre
per evento, anche non  consecutivi,  da  fruire  entro  sette  giorni
lavorativi dal decesso; 
      c) particolari motivi personali e familiari,  entro  il  limite
complessivo di tre giorni nell'anno. 
    2.  Il  dirigente,  i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali e il segretario hanno altresi'  diritto  ad  assentarsi
per quindici giorni consecutivi in  occasione  del  matrimonio.  Tale
congedo puo' essere fruito anche  entro quarantacinque  giorni  dalla
data in cui e' stato contratto il matrimonio. 
    3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono  cumularsi  nell'anno
solare,  non  riducono  le  ferie  e  sono  valutate   agli   effetti
dell'anzianita' di servizio. 
    4. Durante  i  predetti  periodi  di  assenza  al  dirigente,  ai
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali  ed  al  segretario
spetta  l'intera  retribuzione,  ivi  compresa  la  retribuzione   di
posizione.