(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                        Assenze per malattia 
 
    1.  Il  dirigente,  i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali non in prova ed i segretari assenti per malattia  hanno
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano  tutte  le
assenze per malattia intervenute nei  tre  anni  precedenti  l'ultimo
episodio morboso in corso. 
    2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che  ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un  ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. 
    3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza  di  cui  al
comma  2,   l'amministrazione,   dandone   preventiva   comunicazione
all'interessato   o   su   iniziativa   di   quest'ultimo,    procede
all'accertamento delle sue  condizioni  di  salute,  per  il  tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali  cause  di  assoluta  e
permanente inidoneita' psico-fisica al servizio. 
    4. Superati i periodi di conservazione  del  posto  previsti  dai
commi  1  e  2,  nel  caso  in  cui  il  personale  sia  riconosciuto
permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere,
l'amministrazione procede secondo quanto  previsto  dall'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. Per i  segretari
comunali, a tal fine, l'amministrazione comunica  tempestivamente  al
Ministero dell'interno il superamento dei  periodi  di  conservazione
del posto o la sopravvenuta permanente inidoneita' specifica al  solo
svolgimento dell'incarico di segretario. 
    5. Nel caso di inidoneita' permanente assoluta, l'amministrazione
o, per i  segretari,  il  Ministero  dell'interno,  a  seguito  della
specifica comunicazione della stessa da  parte  dell'amministrazione,
con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
171/2011,  risolve  il  rapporto  di  lavoro,  previa   comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del  verbale  di
accertamento medico, corrispondendo l'indennita' di preavviso. 
    6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure di cui  al
comma 3, l'accertamento della idoneita' psicofisica dell'interessato,
anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in  caso  di
disturbi del comportamento  gravi,  evidenti  e  ripetuti  oppure  in
presenza di condizioni fisiche che  facciano  fondatamente  presumere
l'inidoneita' permanente  assoluta  o  relativa  al  servizio  oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione. 
    7. Qualora, a  seguito  dell'accertamento  medico  effettuato  ai
sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente relativa al solo
svolgimento  dell'attivita'  in  essere,  l'amministrazione   procede
secondo quanto previsto  dal  comma  4,  anche  in  caso  di  mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di  inidoneita'
permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 
    8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli  previsti  dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 
    9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni  di  legge  a  tutela
degli affetti da TBC. 
    10. Il trattamento economico spettante al personale  assente  per
malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1  e'
stabilito come segue: 
      a) intera  retribuzione  mensile,  per  i  primi nove  mesi  di
assenza; per i dirigenti  amministrativi,  tecnici  e  professionali,
l'intera retribuzione di cui alla tabella allegata 3 al  CCNL  del  3
novembre 2005, come aggiornata dal protocollo d'intesa dell'11 aprile
2007,  dell'Area  IV  e  III  con  riferimento  alla  sola  dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa; 
      b) 90% della  retribuzione  di  cui  alla  lettera  «a»  per  i
successivi tre mesi di assenza; 
      c) 50% della retribuzione di  cui  alla  lettera  «a»  per  gli
ulteriori sei mesi di assenza; 
      d)  i  periodi  di  assenza  previsti  dal  comma  2  non  sono
retribuiti; 
      e) la  retribuzione  di  risultato,  ivi  compresi  i  compensi
previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge   per   incentivare
l'attivita' di dirigenti,  di  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e
professionali  o  dei  segretari,  compete  nella   misura   in   cui
l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine; 
      f) sono  comunque  applicate  in  tutti  i  casi  le  riduzioni
previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso  di
ricovero ospedaliero. 
    11.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento  economico
spettante in caso di malattia ai  sensi  del  comma  10,  le  assenze
dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla  Asl
o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero
ospedaliero,   o    nei    casi    di    day-surgery,    day-service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle  dovute
al  ricovero  ospedaliero,  anche  per  i  conseguenti   periodi   di
convalescenza. 
    12. L'assenza per malattia, salvo  comprovato  impedimento,  deve
essere comunicata all'ufficio di appartenenza  o  all'amministrazione
di  assegnazione,  per  i  segretari,  tempestivamente   e   comunque
all'inizio della giornata di lavoro in cui  si  verifica,  anche  nel
caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
    13. Il personale che, durante l'assenza, per  particolari  motivi
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio  competente,  precisando  l'indirizzo  dove
puo' essere reperito. 
    14.  I  dirigenti,  i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali e i segretari assenti per malattia, pur in presenza  di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono  tenuti  a
farsi  trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,   in
ciascun giorno,  anche  se  domenicale  o  festivo,  nelle  fasce  di
reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i
casi di  esclusione  dall'obbligo  di  reperibilita'  previsti  dalla
vigente normativa. 
    15. Qualora l'interessato debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',  dall'indirizzo  comunicato,   per   visite   mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati
motivi, che devono essere, a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 
    16.  Nel  caso  in  cui  l'infermita'  sia   riconducibile   alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento  del  danno  da  mancato
guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall'interessato e'
versato da quest'ultimo all'amministrazione  fino  a  concorrenza  di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di  assenza  ai  sensi
del comma 10, compresi  gli  oneri  riflessi  inerenti.  La  presente
disposizione     non     pregiudica     l'esercizio,     da     parte
dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei  confronti  del
terzo responsabile. 
    17. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti
commi  trova  applicazione  anche  nei  casi  in  cui  il   Ministero
dell'interno  o  altra  amministrazione  si  avvalgono  di  segretari
collocati in disponibilita' ai sensi,  rispettivamente  dell'art.  7,
comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997.