Art. 21.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse
assimilabili, secondo le modalita' di cui al comma 2, sono esclusi
dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del
periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital, nonche' giorni di assenza dovuti all'effettuazione
delle citate terapie. In tali giornate il personale ha diritto
all'intero trattamento economico.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie
richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere
rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende
sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di
assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie,
comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro
mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti
collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente
certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata
effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e'
attivata dall'interessato e, dalla data del riconoscimento della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze
per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente
contratto collettivo nazionale.