(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 
 
    1.  In  caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio   sul   lavoro,
l'interessato ha diritto  alla  conservazione  del  posto  fino  alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente  preposto
e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2.
Tale disciplina si applica anche alle fattispecie  di  infortunio  in
itinere riferiti al  segretario  titolare  di  sedi  convenzionate  o
incaricato di reggenza o supplenza. 
    2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di  cui  all'art.
20, comma 10, lett. a). La retribuzione di risultato, ivi compresi  i
compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare
l'attivita' di dirigenti,  di  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e
professionali  o  dei  segretari,  compete  nella   misura   in   cui
l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine; 
    3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la  disciplina  di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6  del
decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n.  124/2011,  solo
al personale che ha avuto il riconoscimento della causa  di  servizio
prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 
    4. Il personale di cui  al  comma  3,  in  caso  di  assenza  per
malattia  dipendente  da  causa  di   servizio,   ha   diritto   alla
conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 20, commi  1
e 2 e alla corresponsione dell'intera retribuzione di  cui  al  comma
10,  lett.  a)  del  medesimo  articolo,  per  tutto  il  periodo  di
conservazione del posto. 
    5. Le assenze di cui al comma 1 del presente  articolo  non  sono
cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze
per malattia di cui all'art. 20. 
    6. Decorso il periodo massimo di conservazione del  posto  di  ai
commi 1 e 4,  le  ulteriori  assenze  non  sono  retribuite  e  trova
applicazione quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5. 
    7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai  precedenti
commi  trova  applicazione  anche  nei  casi  in  cui  il   Ministero
dell'interno  o  altra  amministrazione  si  avvalgono  di  segretari
collocati in disponibilita' ai sensi,  rispettivamente  dell'art.  7,
comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997. 
    8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque
applicazione la speciale disciplina dell'art. 7, comma  2-ter,  della
legge n. 48/2017.