Art. 22. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, l'interessato ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2. Tale disciplina si applica anche alle fattispecie di infortunio in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza. 2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 20, comma 10, lett. a). La retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l'attivita' di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine; 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 124/2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 20, commi 1 e 2 e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al comma 10, lett. a) del medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all'art. 20. 6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai commi 1 e 4, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5. 7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilita' ai sensi, rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque applicazione la speciale disciplina dell'art. 7, comma 2-ter, della legge n. 48/2017.