Art. 22.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro,
l'interessato ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto
e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2.
Tale disciplina si applica anche alle fattispecie di infortunio in
itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o
incaricato di reggenza o supplenza.
2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art.
20, comma 10, lett. a). La retribuzione di risultato, ivi compresi i
compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare
l'attivita' di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali o dei segretari, compete nella misura in cui
l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del
decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 124/2011, solo
al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio
prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni.
4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per
malattia dipendente da causa di servizio, ha diritto alla
conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 20, commi 1
e 2 e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al comma
10, lett. a) del medesimo articolo, per tutto il periodo di
conservazione del posto.
5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono
cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze
per malattia di cui all'art. 20.
6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai
commi 1 e 4, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova
applicazione quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5.
7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti
commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero
dell'interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari
collocati in disponibilita' ai sensi, rispettivamente dell'art. 7,
comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 465/1997.
8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque
applicazione la speciale disciplina dell'art. 7, comma 2-ter, della
legge n. 48/2017.