Art. 23.
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio
all'estero
1. Il personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 1,
il cui coniuge presti servizio all'estero puo' chiedere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in
aspettativa senza assegni qualora l'amministrazione non ritenga
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui
si trova il coniuge o, qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella localita' in questione, anche in altra
amministrazione.
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 puo' avere una
durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con
preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva
permanenza all'estero da parte dell'interessato in aspettativa.
3. L'Amministrazione informa il Ministero dell'interno
dell'avvenuta concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 al
segretario e la durata della stessa.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche
nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure le altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art.
19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997.