Art. 23. Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero 1. Il personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 1, il cui coniuge presti servizio all'estero puo' chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'amministrazione non ritenga poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o, qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione, anche in altra amministrazione. 2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero da parte dell'interessato in aspettativa. 3. L'Amministrazione informa il Ministero dell'interno dell'avvenuta concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 al segretario e la durata della stessa. 4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.