(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che  presti  servizio
                             all'estero 
 
    1. Il personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 1,
il  cui   coniuge   presti   servizio   all'estero   puo'   chiedere,
compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  il  collocamento  in
aspettativa  senza  assegni  qualora  l'amministrazione  non  ritenga
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita'  in  cui
si trova il coniuge o, qualora non sussistano i  presupposti  per  un
suo trasferimento  nella  localita'  in  questione,  anche  in  altra
amministrazione. 
    2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma  1  puo'  avere  una
durata  corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane   la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento per imprevedibili ed eccezionali  ragioni  di  servizio,  con
preavviso di almeno  quindici  giorni,  o  in  difetto  di  effettiva
permanenza all'estero da parte dell'interessato in aspettativa. 
    3.   L'Amministrazione   informa   il   Ministero    dell'interno
dell'avvenuta concessione dell'aspettativa  di  cui  al  comma  1  al
segretario e la durata della stessa. 
    4. La disciplina del presente articolo trova  applicazione  anche
nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7,  comma  1  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure  le  altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari,  ai  sensi  dell'art.
19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
465/1997.