(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                        Congedi dei genitori 
 
    1. Al personale di cui all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di tutela della  maternita'  e  della
paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 e successive
modificazioni ed  integrazioni,  con  le  specificazioni  di  cui  al
presente articolo. 
    2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di  cui
agli articoli 16, 17 e 28, del decreto legislativo n. 151/2001,  alla
lavoratrice o al  lavoratore  spettano  l'intera  retribuzione  fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilita' ove maturati e  la
retribuzione di posizione, nonche' quella di risultato  nella  misura
in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 
    3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici  madri  o,
in alternativa, per i lavoratori padri,  i  primi  trenta  giorni  di
assenza,  computati  complessivamente  per  entrambi  i  genitori   e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono  valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio  e  sono  retribuiti  per  intero
secondo quanto previsto dal comma 2. 
    4. Successivamente al congedo per maternita' o paternita' di  cui
al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita  del  bambino,
nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo  n.  151/2001,
alle lavoratrici madri  ed  ai  lavoratori  padri  sono  riconosciuti
trenta  giorni  per  ciascun  anno,  computati  complessivamente  per
entrambi i genitori,  di  assenza  retribuita  secondo  le  modalita'
indicate nel comma 3. 
    5. I periodi di assenza di cui ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
    6. Ai fini della fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
astensione dal lavoro, ai sensi  dell'art.  32,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa comunicazione, con  l'indicazione  della
durata, all'ufficio di appartenenza  di  norma  cinque  giorni  prima
della data di decorrenza del periodo di astensione. La  comunicazione
puo' essere inviata anche a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o  altro  strumento  telematico  idoneo  a  garantire  la
certezza dell'invio nel rispetto del suddetto  termine  minimo.  Tale
disciplina   trova   applicazione   anche   nel   caso   di   proroga
dell'originario periodo di astensione. 
    7. In presenza di particolari e comprovate  situazioni  personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina
di cui al comma 6, la comunicazione puo' essere presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
    8. Al personale rientrato in servizio a seguito  della  fruizione
dei congedi parentali, si applica quanto previsto  dall'art.  56  del
decreto legislativo n. 151/2001.