Art. 24.
Congedi dei genitori
1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' e della
paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al
presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui
agli articoli 16, 17 e 28, del decreto legislativo n. 151/2001, alla
lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilita' ove maturati e la
retribuzione di posizione, nonche' quella di risultato nella misura
in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o,
in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di
assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero
secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o paternita' di cui
al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001,
alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita'
indicate nel comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della
durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima
della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione
puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la
certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al comma 6, la comunicazione puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione
dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del
decreto legislativo n. 151/2001.