(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
           Aspettative per motivi personali o di famiglia 
 
    1. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  e
al  segretario  che  ne  faccia  formale  richiesta  possono   essere
concessi,  compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative   e   di
servizio,  periodi  di  aspettativa  per  esigenze  personali  e   di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita',  per
un periodo massimo di sei mesi in un biennio. 
    2.  l'aspettativa  di  cui  al  comma   1   e'   fruibile   anche
frazionatamente  ed  i   relativi   periodi   non   sono   presi   in
considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 
    3. Ai fini del calcolo  del  biennio,  di  cui  al  comma  1,  si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 
    4. Dopo la fruizione di un periodo  di  aspettativa,  di  cui  al
comma 1, il godimento di periodi di ferie e' consentita solo dopo  il
decorso di un periodo di servizio attivo di trenta giorni. 
    5. La presente disciplina: 
      a) si applica anche ai segretari  utilizzati  direttamente  dal
ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 7, comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure ai segretari di cui si
avvalgono altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 5,  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997; 
      b) non  si  applica  ai  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e
professionali, per i quali continua a trovare applicazione l'art.  10
del CCNL 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 15, del
CCNL 3 novembre 2005, con esclusione della lett. b) del comma  8  del
predetto articolo; 
      c) si aggiunge ai casi  espressamente  tutelati  da  specifiche
disposizioni di legge o, sulla base, di questa  da  altre  previsioni
contrattuali.