Art. 25.
Aspettative per motivi personali o di famiglia
1. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
al segretario che ne faccia formale richiesta possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di
servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per
un periodo massimo di sei mesi in un biennio.
2. l'aspettativa di cui al comma 1 e' fruibile anche
frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in
considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Ai fini del calcolo del biennio, di cui al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. Dopo la fruizione di un periodo di aspettativa, di cui al
comma 1, il godimento di periodi di ferie e' consentita solo dopo il
decorso di un periodo di servizio attivo di trenta giorni.
5. La presente disciplina:
a) si applica anche ai segretari utilizzati direttamente dal
ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 7, comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure ai segretari di cui si
avvalgono altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;
b) non si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali, per i quali continua a trovare applicazione l'art. 10
del CCNL 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 15, del
CCNL 3 novembre 2005, con esclusione della lett. b) del comma 8 del
predetto articolo;
c) si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche
disposizioni di legge o, sulla base, di questa da altre previsioni
contrattuali.