Art. 26.
Norme comuni sulle aspettative
1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono
usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche
richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno
quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si
applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per
cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al
decreto legislativo n. 151/2001 o anche nei casi in cui il
collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle
disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'amministrazione
invita l'interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci
giorni. L'interessato, per la stessa motivazione e negli stessi
termini, e' tenuto comunque a riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2,
salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro e'
risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei
segretari, l'amministrazione comunica tempestivamente al Ministero
dell'interno la mancata ripresa del servizio per i conseguenti
provvedimenti.