(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                   Norme comuni sulle aspettative 
 
    1.  I  dirigenti,   i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali e i  segretari,  rientrati  in  servizio,  non  possono
usufruire continuativamente di  due  periodi  di  aspettativa,  anche
richiesti per motivi diversi, se tra  essi  non  intercorrano  almeno
quattro mesi di servizio attivo.  La  presente  disposizione  non  si
applica in caso di aspettativa per cariche  pubbliche  elettive,  per
cariche sindacali, per volontariato, in caso di  assenze  di  cui  al
decreto  legislativo  n.  151/2001  o  anche  nei  casi  in  cui   il
collocamento  in  aspettativa  sia   espressamente   disposto   dalle
disposizioni legislative vigenti. 
    2. Qualora durante il  periodo  di  aspettativa  vengano  meno  i
motivi che ne hanno giustificato  la  concessione,  l'amministrazione
invita l'interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci
giorni. L'interessato, per  la  stessa  motivazione  e  negli  stessi
termini,  e'  tenuto  comunque  a  riprendere  servizio  di   propria
iniziativa. 
    3. Nei confronti del personale che  non  riprenda  servizio  alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma  2,
salvo casi di  comprovato  impedimento,  il  rapporto  di  lavoro  e'
risolto con le procedure  contrattualmente  previste.  Nel  caso  dei
segretari, l'amministrazione comunica  tempestivamente  al  Ministero
dell'interno la  mancata  ripresa  del  servizio  per  i  conseguenti
provvedimenti.