(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
        Assenze previste da particolari disposizioni di legge 
 
    1.  I  dirigenti,   i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le  condizioni,  hanno
diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art.  33,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  come  modificato  ed
integrato dall'art. 19 della legge  n.  53/2000.  Tali  assenze  sono
utili ai fini della  maturazione  delle  ferie  e  della  tredicesima
mensilita'. 
    2. Al fine di garantire la funzionalita'  delle  strutture  e  la
migliore organizzazione dell'attivita',  il  dirigente,  che  fruisce
delle  assenze  di  cui  al  comma  1,  predispone,  di  norma,   una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'inizio di ogni mese. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata  nelle ventiquattro  ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
    4.  Il  dirigente,  i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali e  il  segretario  hanno,  altresi',  diritto,  ove  ne
ricorrano le  condizioni,  ad  assentarsi,  con  conservazione  della
retribuzione nei casi previsti da specifiche leggi,  con  particolare
riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo  osseo,
rispettivamente previsti dall'8 della legge n. 219/2005  e  dall'art.
5, comma 1, della legge n. 52/2001 nonche' ai permessi e  congedi  di
cui all'art. 4, comma 1,  della  legge  n.  53/2000,  fermo  restando
quanto  previsto  per  i  permessi  per  lutto,  per  i  quali  trova
applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 19, comma  1,
lettera b. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2,  i  dirigenti,  i
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari  che
fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunicano i giorni  in  cui
intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la comunicazione puo' essere presentata
nelle ventiquattro  ore  precedenti  la  fruizione  dello  stesso  e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in  cui
il lavoratore utilizza il permesso.