Art. 27.
Assenze previste da particolari disposizioni di legge
1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le condizioni, hanno
diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed
integrato dall'art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono
utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima
mensilita'.
2. Al fine di garantire la funzionalita' delle strutture e la
migliore organizzazione dell'attivita', il dirigente, che fruisce
delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello
stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali e il segretario hanno, altresi', diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione nei casi previsti da specifiche leggi, con particolare
riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo,
rispettivamente previsti dall'8 della legge n. 219/2005 e dall'art.
5, comma 1, della legge n. 52/2001 nonche' ai permessi e congedi di
cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando
quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova
applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 19, comma 1,
lettera b.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, i dirigenti, i
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari che
fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunicano i giorni in cui
intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la comunicazione puo' essere presentata
nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il lavoratore utilizza il permesso.