Art. 28.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali con rapporto a tempo indeterminato ed i segretari
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13
agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di
cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto
il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive
modificazioni.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, puo'
essere altresi' concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una sola
volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati
motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del
21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa puo' essere fruita anche
frazionatamene e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui
all'art. 25 se utilizzata allo stesso titolo.