(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
         Altre aspettative previste da disposizioni di legge 
 
    1.  Le  aspettative  per  cariche  pubbliche  elettive,  per   la
cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo  o  per  volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 
    2.  I  dirigenti,   i   dirigenti   amministrativi,   tecnici   e
professionali con rapporto  a  tempo  indeterminato  ed  i  segretari
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai  sensi  della  legge  13
agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio  di
cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere  collocati,  a
domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per  tutto
il periodo di durata del corso  o  della  borsa  nel  rispetto  delle
disposizioni  legislative  vigenti,  fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art.  2  della   citata   legge   n.   476/1984   e   successive
modificazioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della  legge  n.  53/2000,  puo'
essere altresi' concessa un'aspettativa senza  retribuzione  e  senza
decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una  sola
volta nell'arco della vita lavorativa,  per  i  gravi  e  documentati
motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del
21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa  puo'  essere  fruita  anche
frazionatamene e  puo'  essere  cumulata  con  l'aspettativa  di  cui
all'art. 25 se utilizzata allo stesso titolo.