(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                    Convocazioni e deliberazioni 
 
    1.  Le  sedute  degli  organi  collegiali  sono  valide  con   la
partecipazione della meta' piu' uno dei rispettivi componenti. 
    2. L'assemblea, quando e' chiamata a deliberare sullo statuto  e'
validamente costituita con  la  presenza  di  almeno  due  terzi  dei
rappresentanti delle Camere di commercio. 
    3. Le deliberazioni di competenza degli  organi  collegiali  sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 
    4. L'assemblea, per l'elezione  del  presidente,  nei  primi  due
scrutini adotta la deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei
componenti. 
    5. Le convocazioni avvengono mediante avviso,  anche  via  fax  o
tramite posta elettronica certificata a norma di legge,  recante  gli
argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima
per le sedute dell'assemblea e almeno  cinque  giorni  prima  per  le
sedute del comitato esecutivo. Per tali  comunicazioni  il  domicilio
dei  destinatari  e'  per  i  presidenti  la  sede  della  Camera  di
commercio,  e  per  gli  altri  quella  dichiarata   all'Unioncamere.
L'assemblea puo' essere convocata, per ragioni d'urgenza, con  avviso
spedito almeno cinque giorni prima della seduta. 
    6. Le votazioni aventi  ad  oggetto  deliberazioni  non  elettive
avvengono in forma palese, per alzata di mano, fatto salvo il caso in
cui si tratti di deliberazioni concernenti persone, per le  quali  si
puo' adottare la votazione  segreta  quando  essa  sia  richiesta  da
almeno un decimo dei presenti. 
    Le votazioni aventi ad oggetto  l'elezione  del  presidente,  dei
vicepresidenti e dei componenti del comitato esecutivo avvengono  per
scrutinio segreto salvo che l'assemblea disponga  all'unanimita'  dei
presenti per il voto palese. 
    7.  Le   riunioni   degli   organi   collegiali,   ad   eccezione
dell'assemblea,    possono    svolgersi    per    teleconferenza    o
videoconferenza.  Il  regolamento  di  funzionamento   degli   organi
disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per
la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle
deliberazioni. In particolare, il  regolamento  deve  consentire  che
tutti  i  partecipanti  possano  essere  identificati  e   sia   loro
consentito di seguire la discussione e  intervenire  in  tempo  reale
nella trattazione degli argomenti affrontati.