Art. 25. Professori e ricercatori 1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto. 2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori e' fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico nel rispetto delle norme vigenti. 3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori universitari delle Universita' statali, in armonia con i principi sanciti dal presente statuto e tenuto conto della natura dell'Universita'. 4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attivita' sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.