(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                      Professori e ricercatori 
 
    1. Gli insegnamenti sono  impartiti  da  professori  di  prima  e
seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto. 
    2. La  dotazione  organica  dei  professori  universitari  e  dei
ricercatori e' fissata dal consiglio di amministrazione  su  proposta
del Senato accademico nel rispetto delle norme vigenti. 
    3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme  vigenti
in  materia  di  stato  giuridico   e   di   trattamento   economico,
previdenziale e di quiescenza previste per i professori  universitari
delle Universita' statali, in armonia  con  i  principi  sanciti  dal
presente statuto e tenuto conto della natura dell'Universita'. 
    4. Il trattamento economico  dei  professori  a  contratto  e  la
disciplina della loro  attivita'  sono  stabiliti  dal  consiglio  di
amministrazione con apposito regolamento.