Art. 26. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo. 2. Il consiglio di amministrazione, in osservanza della normativa vigente, sentito il Senato accademico, nomina i componenti del collegio di disciplina, designandone il presidente. Il collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un mandato. 3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia. 4. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. I componenti devono essere in regime di tempo pieno e possibilmente esterni. Il presidente e' designato tra i tre professori ordinari. 5. Il collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed e' costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate. 6. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo ad una sanzione disciplinare piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da' l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del collegio di disciplina. 7. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere per il consiglio di amministrazione che, in conformita' al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione. 8. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.