(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria dei procedimenti  disciplinari  a  carico  del  personale
docente e a esprimere in merito un parere conclusivo. 
    2. Il consiglio di amministrazione, in osservanza della normativa
vigente, sentito  il  Senato  accademico,  nomina  i  componenti  del
collegio di disciplina, designandone il presidente. 
    Il collegio dura in carica tre anni  e  i  suoi  componenti  sono
rieleggibili per un mandato. 
    3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e
nel rispetto del contraddittorio, in conformita' a  quanto  stabilito
dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n.  240  e  della  vigente
normativa in materia. 
    4. Il collegio  di  disciplina  e'  composto  da  tre  professori
ordinari, due professori associati e due  ricercatori.  I  componenti
devono essere in regime di tempo pieno e  possibilmente  esterni.  Il
presidente e' designato tra i tre professori ordinari. 
    5. Il collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni.
La prima sezione opera nei confronti dei professori  ordinari  ed  e'
costituita dal presidente e da due professori  ordinari.  La  seconda
sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita
dal presidente e da due professori associati. La terza sezione  opera
nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal  presidente  e  da
due  ricercatori.  Qualora  il  procedimento  disciplinare  coinvolga
docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni
congiunte, in ragione delle categorie interessate. 
    6. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo
ad una sanzione disciplinare piu'  grave  della  censura  tra  quelle
previste dall'art. 87 del testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore di cui al Regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  da'
l'avvio del procedimento e trasmette gli  atti  al  collegio.  Per  i
fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore
alla censura il rettore procede  con  proprio  provvedimento,  previo
parere del collegio di disciplina. 
    7. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere per
il consiglio di amministrazione che, in conformita' al parere, irroga
la sanzione o dispone l'archiviazione. 
    8. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.