(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                          Studenti e tasse 
 
    1. Gli studenti partecipano  all'organizzazione  delle  attivita'
dell'Universita' attraverso  le  proprie  rappresentanze  secondo  le
modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento generale di
Ateneo. 
    2. L'importo  delle  tasse  universitarie  e  dei  contributi  e'
fissato annualmente dal consiglio di amministrazione. 
    3. In aggiunta alle predette tasse  e  contributi,  gli  studenti
sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo  e'  fissato
annualmente dal consiglio di amministrazione. 
    4. L'Universita', anche in accordo  con  altri  enti  pubblici  e
privati, puo' avvalersi della  collaborazione  degli  studenti  nelle
attivita' ammesse. 
    5. Il codice di comportamento degli studenti descrive  le  regole
di comportamento ai  quali  gli  studenti  sono  tenuti,  cosi'  come
definito nel regolamento generale di Ateneo.