Art. 28. Studenti e tasse 1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attivita' dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo. 2. L'importo delle tasse universitarie e dei contributi e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione. 3. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione. 4. L'Universita', anche in accordo con altri enti pubblici e privati, puo' avvalersi della collaborazione degli studenti nelle attivita' ammesse. 5. Il codice di comportamento degli studenti descrive le regole di comportamento ai quali gli studenti sono tenuti, cosi' come definito nel regolamento generale di Ateneo.