Art. 29. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti con le modalita' di composizione indicate nel regolamento generale di Ateneo. 2. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 3. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vice presidente e il rappresentante degli studenti per il nucleo di valutazione. Il presidente e' il rappresentante degli studenti in Senato accademico e nel presidio della qualita'. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente. 4. Il consiglio degli studenti predispone il regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 5. Il presidente resta in carica due anni ed e' rinnovabile una sola volta.