(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli studenti  e'  composto  dai  rappresentanti
eletti con le modalita'  di  composizione  indicate  nel  regolamento
generale di Ateneo. 
    2. Il consiglio degli studenti  esercita  funzioni  di  carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto  all'attivita'
dei rappresentanti degli studenti. 
    3. Il consiglio degli  studenti  elegge  al  proprio  interno  il
presidente, il vice presidente e il rappresentante degli studenti per
il nucleo di valutazione. Il presidente e'  il  rappresentante  degli
studenti in Senato accademico e nel presidio della qualita'. In  caso
di  assenza  o  di  impedimento,  le  funzioni  del  presidente  sono
esercitate dal vice-presidente. 
    4. Il consiglio degli studenti predispone il regolamento  per  il
proprio  funzionamento  e  lo  sottopone,  per   l'approvazione,   al
consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 
    5. Il presidente resta in carica due anni ed e'  rinnovabile  una
sola volta.