(Accordo-art. 10)
Articolo 10 - Pesi e dimensioni 
 
1. Il peso massimo consentito, il peso per asse e le  dimensioni  dei
veicoli non possono superare i valori massimi  in  vigore  nel  Paese
ospitante. 
2. L'uso, nel Paese ospitante, di  veicoli  con  peso,  dimensioni  o
carico superiori ai limiti massimi ammissibili,  e'  consentito  solo
con  autorizzazione  speciale  da  richiedere  preventivamente   alle
autorita' competenti del Paese ospitante.