Articolo 11 - Obblighi dei trasportatori 1. Conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonche' i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano. 2. Le autorizzazioni, i documenti di controllo e gli altri Documenti conformi alle prescrizioni del presente Accordo, oltre ai certificati di assicurazione e a tutti i documenti richiesti dalla legislazione nazionale, devono trovarsi a bordo dei veicoli. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo, nel quadro della Commissione Mista prevista dall'articolo 14 del presente Accordo, l'elenco dei documenti sopra menzionati.