Articolo 12 - Sanzioni 1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti controllano che i trasportatori osservino le disposizioni del presente Accordo. 2. Ogni trasportatore di una delle due Parti Contraenti che, sul territorio dell'altra Parte Contraente, commetta infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e ai regolamenti interni, puo' essere sottoposto, su richiesta dell'autorita' competente della Parte Contraente sul territorio della quale e' avvenuta l'infrazione, ad una delle misure che seguono, adottabili dall'autorita' competente dell'altra Parte Contraente, senza pregiudizio delle sanzioni che possono derivare dalle disposizioni giuridiche applicabili nel Paese in cui e' stata commessa l'infrazione: a) avvertimento; b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte Contraente in cui e' stata commessa l'infrazione. 3. L'autorita' che ha adottato una simile misura ne informa l'autorita' competente dell'altra Parte Contraente.