(Accordo-art. 12)
Articolo 12 - Sanzioni 
 
1. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti controllano  che  i
trasportatori osservino le disposizioni del presente Accordo. 
2. Ogni trasportatore di una delle  due  Parti  Contraenti  che,  sul
territorio dell'altra  Parte  Contraente,  commetta  infrazioni  alle
disposizioni del presente Accordo  o  alle  leggi  e  ai  regolamenti
interni,  puo'  essere  sottoposto,   su   richiesta   dell'autorita'
competente della Parte  Contraente  sul  territorio  della  quale  e'
avvenuta l'infrazione, ad una delle misure  che  seguono,  adottabili
dall'autorita'  competente   dell'altra   Parte   Contraente,   senza
pregiudizio delle sanzioni che possono  derivare  dalle  disposizioni
giuridiche  applicabili  nel  Paese  in   cui   e'   stata   commessa
l'infrazione: 
a) avvertimento; 
b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o  totale,  del
diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte Contraente
in cui e' stata commessa l'infrazione. 
3.  L'autorita'  che  ha  adottato  una  simile  misura  ne   informa
l'autorita' competente dell'altra Parte Contraente.