(Accordo-art. 13)
Articolo 13 - Assicurazione 
 
I veicoli che effettuano i trasporti previsti  dal  presente  Accordo
devono, al momento dell'ingresso nel  territorio  di  ciascuna  Parte
Contraente, essere coperti da una  assicurazione  di  responsabilita'
civile per danni causati a  terzi  sul  territorio  dell'altra  Parte
Contraente, in conformita' con la normativa  vigente  in  materia  di
assicurazioni adottata dal Paese in cui si svolge il trasporto.