Articolo 13 - Assicurazione I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo devono, al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna Parte Contraente, essere coperti da una assicurazione di responsabilita' civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la normativa vigente in materia di assicurazioni adottata dal Paese in cui si svolge il trasporto.