(Accordo-art. 14)
Articolo 14 - Collaborazione e Commissione Mista 
 
1. Ciascuna delle due  Parti  Contraenti  fara'  conoscere  all'altra
Parte  Contraente  per  via   diplomatica,   l'autorita'   competente
incaricata dell'applicazione del presente Accordo. 
2. Le autorita' competenti citate al comma 1  del  presente  articolo
designeranno dei rappresentanti  che  si  riuniranno  in  Commissione
Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Paesi,  al
fine di: 
a) svolgere i compiti della Commissione Mista previsti dagli articoli
3, 4, 7 e 11 del presente Accordo; 
b) fissare di  comune  accordo  i  contingenti  delle  autorizzazioni
previsti dall'articolo 8 nonche' le modalita' relative  allo  scambio
delle autorizzazioni al trasporto e dei dati statistici; 
c) stabilire di comune accordo il  modello  delle  autorizzazioni  ed
esaminarne le  modalita'  di  rilascio  cosi  come  la  durata  della
validita'; 
d) esaminare gli aspetti fiscali citati all'articolo 9 comma 4; 
e)  risolvere  tutte  le  difficolta'  che  potrebbero  eventualmente
sorgere al momento dell'applicazione del presente Accordo. 
3. La Commissione Mista  potra',  inoltre,  proporre  alle  autorita'
competenti misure atte  a  facilitare  e  favorire  lo  sviluppo  dei
trasporti stradali tra i due Paesi.