Articolo 14 - Collaborazione e Commissione Mista 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti fara' conoscere all'altra Parte Contraente per via diplomatica, l'autorita' competente incaricata dell'applicazione del presente Accordo. 2. Le autorita' competenti citate al comma 1 del presente articolo designeranno dei rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Paesi, al fine di: a) svolgere i compiti della Commissione Mista previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 11 del presente Accordo; b) fissare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni previsti dall'articolo 8 nonche' le modalita' relative allo scambio delle autorizzazioni al trasporto e dei dati statistici; c) stabilire di comune accordo il modello delle autorizzazioni ed esaminarne le modalita' di rilascio cosi come la durata della validita'; d) esaminare gli aspetti fiscali citati all'articolo 9 comma 4; e) risolvere tutte le difficolta' che potrebbero eventualmente sorgere al momento dell'applicazione del presente Accordo. 3. La Commissione Mista potra', inoltre, proporre alle autorita' competenti misure atte a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi.