(Accordo-art. 15)
Articolo 15 - Trasporto verso un Paese terzo 
 
I trasportatori stabiliti nel territorio di una Parte Contraente  non
sono autorizzati,  sul  territorio  dell'altra  Parte  Contraente,  a
caricare o scaricare merci ne' a imbarcare o sbarcare passeggeri da o
verso  un  Paese  terzo,  salvo  autorizzazione  speciale  rilasciata
dall'altra Parte Contraente.