Articolo 15 - Trasporto verso un Paese terzo I trasportatori stabiliti nel territorio di una Parte Contraente non sono autorizzati, sul territorio dell'altra Parte Contraente, a caricare o scaricare merci ne' a imbarcare o sbarcare passeggeri da o verso un Paese terzo, salvo autorizzazione speciale rilasciata dall'altra Parte Contraente.